Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IV
Art. 64 bis
70 / 130In vigore dal 31 dic 2005
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-64-bis