Art. 38 · L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo III

Art. 38

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L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20

In vigore dal 18 mag 2025
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantacinquesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, nel sopprimere il numero 429) dell'art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, gli articoli 7, primo comma, lettera h), e 38, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, riprendono vigore".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-38