Art. 15 · T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo III

Art. 15

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T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7

In vigore dal 31 lug 2021
Il deposito del contrassegno di cui all' deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato. Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-15