Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo IX
Art. 121
130 / 130L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1
In vigore dal 18 giu 1957
(L. 16 maggio 1956, n. 493, , comma 1°).
Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli , non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.
Visto: Il Ministro per l'interno
TAMBRONI
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-121