Art. 120 · T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VIII

Art. 120

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T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91

In vigore dal 18 giu 1957
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-120