Art. 117 · L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VIII

Art. 117

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L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47

In vigore dal 6 gen 2002
Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Note all'articolo

  • La L. 27 dicembre 2001, n.459 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-117