Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati›Titolo III
Art. 11
11 / 130T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9
In vigore dal 12 nov 2017
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell' della Costituzione.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-11