Art. 101 · T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75
Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiTitolo VII

Art. 101

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T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75

In vigore dal 18 giu 1957
Nei casi indicati negli , primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 20.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361#art-tud-101