Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 5 ott 1957
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 1. - RELLEVA
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