Art. 29
29 / 29In vigore dal 5 ott 1957
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 1. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-29