Art. 27

Art. 27

27 / 29
In vigore dal 5 ott 1957
I dattilografi sono collocati in aspettativa con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-27