Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 5 ott 1957
Ferma la disposizione dell'art. 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i capi delle Corti, secondo la rispettiva competenza a norma dell', secondo comma, possono, per gravi motivi, concedere ai dattilografi congedi straordinari per non più di trenta giorni, dandone comunicazione al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere congedi straordinari fino a un massimo di sessanta giorni, osservate le disposizioni dell'art. 40 del decreto citato nel comma precedente.
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