Art. 17
17 / 29In vigore dal 5 ott 1957
Il Ministro per la grazia e giustizia esercita la sorveglianza su tutto il personale di dattilografia.
I capi degli uffici giudiziari esercitano la sorveglianza sul personale di dattilografia addetto al proprio ufficio ed agli uffici che, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, sono sottoposti al loro potere di sorveglianza.
Lo stesso personale è sottoposto, oltre alla sorveglianza di cui ai commi precedenti, anche a quella dei funzionari preposti alle cancellerie ed alle segreterie dei rispettivi uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-17