Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 5 ott 1957
Sono vietati il collocamento fuori ruolo dei dattilografi e la loro applicazione ad uffici giudiziari diversi da quello al quale essi sono assegnati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-28;874#art-16