Art. 40

Art. 40

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In vigore dal 5 mag 1957
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 marzo 1957 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 72. - RELLEVA
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