Art. 38

Art. 38

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In vigore dal 5 mag 1957
Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente decreto, i commissari provinciali, su parere favorevole della Commissione consultiva possono assumere il personale strettamente indispensabile entro i limiti numerici che saranno stabiliti, per ciascuna provincia, dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani. Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma sarà identico a quello previsto per il personale della corrispondente categoria degli avventizi dell'Amministrazione dello Stato. Qualora il personale stesso sia addetto a funzioni di particolare responsabilità, il trattamento economico allo stesso spettante può essere integrato fino ad un massimo corrispondente: a) per i capi servizio della Federazione nazionale, al trattamento economico previsto per i direttori di divisione della Amministrazione dello Stato; b) per il personale delle Casse mutue provinciali, sino al trattamento economico previsto per i consiglieri di 1ª classe dell'Amministrazione dello Stato. Il trattamento economico integrato di cui al precedente comma è determinato dal commissario della Federazione nazionale e deve essere graduato, caso per caso, in relazione alle funzioni esercitate. Tutte le assunzioni di cui al presente articolo s'intendono effettuate in via provvisoria e non costituiscono diritto alla assunzione definitiva nei ruoli del personale.
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