Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 5 mag 1957
Per l'anno solare 1957 i ruoli per la riscossione dei contributi previsti dall' della legge sono compilati entro il 15 giugno 1957 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi alla data del 31 marzo dello stesso anno. La facoltà prevista dall', quarto comma, della legge, può essere esercitata, per l'anno 1957, entro il 15 maggio dell'anno stesso. I ricorsi avverso i ruoli di cui al primo comma sono presentati, con le norme e le modalità di cui all', penultimo comma, della legge, al commissario straordinario il quale decide, in via definitiva, sentita la Commissione consultiva.
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