Art. 32

Art. 32

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In vigore dal 5 mag 1957
Le Commissioni consultive di cui all', lettera c), della legge 25 luglio 1956, n. 860, continuano ad assolvere i compiti previsti dall' della legge e dal presente decreto sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali dell'artigianato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-32