Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 5 mag 1957
Il regolamento di cui all', lettera e), della legge, ha lo scopo di determinare con criteri unitari lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Federazione e delle Casse mutue provinciali, ivi compresi i direttori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-29