Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 5 mag 1957
I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua, che senza giustificato motivo, non partecipino per tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti. Qualora i consiglieri elettivi dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venir meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea dei delegati procederà alla elezione dei consiglieri di amministrazione vacanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-27