Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 5 mag 1957
La convocazione delle assemblee locali deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio indicato all', ultimo comma, della legge. La convocazione è fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione. Il manifesto di convocazione deve essere affisso negli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale. A cura del presidente deve essere data notizia sulla stampa locale dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma. La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivi alla data in cui è stato provveduto alla convocazione delle assemblee locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-20