Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 15 feb 1966
Per l'elezione dei delegati di cui all' della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in Collegi elettorali, raggruppando più comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a 50 e frazionando i comuni maggiori. Il Collegio non può comprendere più di 500 elettori. Nel manifesto di cui all', secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonché la data e l'orario della votazione. Per la determinazione dei due terzi, di cui all', primo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-18