Art. 17
17 / 40In vigore dal 5 mag 1957
Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di convocazione delle assemblee locali di cui allo , primo comma, della legge, il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'ausilio della Commissione provinciale dell'artigianato, compila le liste elettorali e provvede per la loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonché della sede della Cassa mutua provinciale dando notizia sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione. Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al voto con l'indicazione delle generalità e del mestiere esercitato.
La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.
Entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato può proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-18;266#art-17