Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 mag 1957
Il Prefetto di Taranto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Monteparano e di Roccaforzata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 febbraio 1957 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1957 Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 45. - CARLOMAGNO
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