Capo II
Art. 9
9 / 386Nomina in prova
In vigore dal 9 feb 1957
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del ministro, salvo che la legge prescriva diversamente.
La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-9