Art. 86 · Recidiva
Titolo VII

Art. 86

184 / 386

Recidiva

In vigore dal 9 feb 1957
All'impiegato che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-86