Art. 81 · Sospensione dalla qualifica
Titolo VII

Art. 81

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Sospensione dalla qualifica

In vigore dal 9 feb 1957
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi. La sospensione è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione dei segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-81