Art. 7 · Graduatoria del concorso
Capo II

Art. 7

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Graduatoria del concorso

In vigore dal 9 feb 1957
Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Il ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel bollettino ufficiale del ministero. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
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