Art. 66 · Cause dell'aspettativa
Titolo VI

Art. 66

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Cause dell'aspettativa

In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa, è disposto, su domanda dell'impiegato, dall'organo cui tale competenza è attribuita dagli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni. Può anche essere disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tale caso l'impiegato può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non può in alcun caso disporsi del posto dell'impiegato collocato in aspettativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-66