Art. 49 · Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto
Titolo IIICapo I

Art. 49

152 / 386

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere di concetto

In vigore dal 9 feb 1957
Il rapporto informativo di cui all' è compilato: a) per l'impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale, dal direttore di divisione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale; b) per l'impiegato con qualifica inferiore a segretario principale, dal direttore di sezione. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di divisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-49