Art. 351 · Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio
Titolo IICapo I

Art. 351

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Assunzione di invalidi e mutilati di guerra e per servizio

In vigore dal 9 feb 1957
Fermo il disposto dell', l'assunzione agli impieghi civili dello Stato degli invalidi e mutilati di guerra e degli invalidi e mutilati per servizio è regolata dalle speciali disposizioni vigenti. Rimangono ferme le norme relative agli orfani di caduti in guerra o per servizio.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-351