Art. 341 · Riduzione di anzianità
Sez. III

Art. 341

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Riduzione di anzianità

In vigore dal 9 feb 1957
Per la prima promozione da conferire dopo effettuato l'inquadramento nei singoli ruoli ai sensi del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento, mediante scrutinio, a direttore principale, primo segretario e primo archivista ai sensi degli lettera a, 370 lettera a, 371 lettera a, e qualifiche superiori sono ridotti di un anno; quelli per la partecipazione ai concorsi di merito, distinto per la promozione alle qualifiche di direttore e segretario, ai sensi degli , e al concorso per esami per la promozione alla qualifica di archivista di cui all' lettera a, nonché i periodi prescritti per l'avanzamento, mediante esami, alle qualifiche di direttore principale, primo segretario e primo archivista sono ridotti di un anno e mezzo. La presente disposizione non è applicabile nei confronti di coloro che si siano già avvalsi della riduzione di anzianità prevista dal terzo comma dell' del citato D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
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