Art. 322 · Rinvio
Sez. III

Art. 322

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Rinvio

In vigore dal 9 feb 1957
Nei riguardi del personale nominato nei ruoli organici o collocato nei ruoli speciali transitori del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450, restano ferme le disposizioni degli , primo comma, 11, 12, 13 e 14 dello stesso decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-322