Art. 300 · Personale di segreteria, vigilanza e di servizio
Sez. VIII

Art. 300

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Personale di segreteria, vigilanza e di servizio

In vigore dal 9 feb 1957
Restano salvi i posti di ruolo del personale tecnico e ausiliario delle università ed istituti di istruzione superiore; i posti di ruolo relativi al personale di segreteria, di vigilanza e di servizio previsti dalle tabelle organiche degli istituti e scuole d'arte; i posti del personale di vigilanza e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione tecnica; i posti di segretario economo, segretario e bidello custode degli istituti statali per sordomuti, della scuola magistrale di metodo per educatori dei ciechi e delle scuole professionali per ciechi; nonché quelli del restante personale non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-300