Capo II
Art. 30
23 / 386Concorso di danno verso l'Amministrazione e verso i terzi
In vigore dal 9 feb 1957
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti dell'impiegato da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo dell'impiegato siano valutati dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-30