Art. 283 · Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1 classe
Sez. II

Art. 283

242 / 386

Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1 classe

In vigore dal 9 feb 1957
(Accesso alla qualifica di provveditore agli studi di 1ª classe) La promozione a provveditore agli studi di prima classe si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i provveditori agli studi di seconda classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. A coloro che, avendo titolo, a norma del precedente articolo, alla qualifica di provveditore agli studi, rivestano già qualifica, equiparata, per il trattamento economico, a quella di provveditore di 1ª classe è attribuita la qualifica di provveditore di 1ª classe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-283