Capo II
Art. 27
20 / 386Comunicazione della diffida
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato convenuto in giudizio ai sensi dell' o quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al capo dell'ufficio dal quale dipende.
Il capo dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio il ministro degli atti di citazione e delle diffide che siano notificati a lui stesso, ovvero ad impiegati dipendenti.
Debbono altresì essere comunicate al capo dell'ufficio ed al ministro, ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, le sentenze, rinuncie e transazioni intervenute nei detti giudizi.
La difesa dell'impiegato convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato, nei casi e con le forme previste dall' del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-27