Art. 267 · Reggenza di uffici
Sez. V

Art. 267

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Reggenza di uffici

In vigore dal 9 feb 1957
Fermo restando il disposto dell', comma terzo, all'impiegato della carriera speciale di concetto del personale dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere affidata la temporanea reggenza di un ufficio del registro o di un ufficio misto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-267