Art. 26 · Inesecuzione del giudicato amministrativo
Capo II

Art. 26

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Inesecuzione del giudicato amministrativo

In vigore dal 9 feb 1957
Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell', n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi ai giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-26