Art. 254 · Scuola di perfezionamento
Capo IV

Art. 254

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Scuola di perfezionamento

In vigore dal 9 feb 1957
Il ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare corsi speciali di perfezionamento tecnico per gli impiegati dell'amministrazione centrale e di quelle periferiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-254