Art. 250 · Compiti degli aiutanti di polizia
Sez. III

Art. 250

298 / 386

Compiti degli aiutanti di polizia

In vigore dal 9 feb 1957
Gli aiutanti di polizia hanno l'incarico di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-250