Sez. III
Art. 246
294 / 386Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali
In vigore dal 9 feb 1957
I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-246