Art. 246 · Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali
Sez. III

Art. 246

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Dispensa dei funzionari di pubblica sicurezza da servizi speciali

In vigore dal 9 feb 1957
I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esenti dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-246