Sez. III
Art. 245
293 / 386Rapporto dei prefetti al termine del periodo di prova per i volontari di pubblica sicurezza
In vigore dal 9 feb 1957
Trascorso il periodo di prova i prefetti riferiscono se i volontari di pubblica sicurezza abbiano dimostrato di possedere tutti i requisiti necessari ad un buon funzionario di pubblica sicurezza e se abbiano inoltre prestato lodevole servizio e serbato ottima condotta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-245