Art. 23 · Danno ingiusto
Capo II

Art. 23

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Danno ingiusto

In vigore dal 9 feb 1957
È danno ingiusto, agli effetti previsti dall', quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti. La responsabilità personale dell'impiegato sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'impiegato sia obbligato per legge o per regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-23