Sez. II
Art. 229
227 / 386Divieto di cariche onorifiche
In vigore dal 9 feb 1957
Non è consentito il passaggio nella carriera diplomatico-consolare da altre carriere o da altre amministrazioni.
Salvo quanto disposto nell' ultimo comma, non possono essere conferite a titolo onorifico qualifiche diplomatiche e consolari ed altre qualifiche proprie delle carriere dell'amministrazione degli affari esteri.
È parimenti vietato il conferimento di incarichi di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-229