Art. 224 · Periodo di prova
Sez. II

Art. 224

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Periodo di prova

In vigore dal 9 feb 1957
Il periodo di prova nelle carriere di cui all'articolo precedente ha la durata di mesi dodici, di cui almeno sei in servizio presso l'amministrazione centrale. Al termine del periodo di prova e nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione la risoluzione del rapporto d'impiego è dichiarata con decreto del ministro per gli Affari esteri.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-224