Art. 218 · Distacco temporaneo
Sez. II

Art. 218

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Distacco temporaneo

In vigore dal 9 feb 1957
Nell'interesse del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità, sentito l'interessato, può disporre il distacco temporaneo di personale da un laboratorio o da un servizio ad un altro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-218