Art. 181 · Attribuzioni
Titolo III

Art. 181

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Attribuzioni

In vigore dal 9 feb 1957
Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonché quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa previste nei regolamenti delle singole amministrazioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-181