Art. 18 · Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione
Capo II

Art. 18

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Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione

In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.
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