Capo III
Art. 170
124 / 386Nomina a direttore generale
In vigore dal 9 feb 1957
I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri.
Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-170