Titolo II
Art. 17
69 / 386Limiti al dovere verso il superiore
In vigore dal 9 feb 1957
L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3#art-17